La psicologia giuridica: quando la psicoanalisi si confronta con la giurisdizione nell'ambito penale minorile

15.02.2024

La psicologia giuridica studia sotto il profilo psicologico (gli aspetti intellettivi, caratterologici ed attitudinali della psiche umana) la persona in rapporto alla posizione giuridica ed al ruolo rivestito nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e delle professioni e nella società. La psicologia giuridica studia quindi principalmente il vissuto personale (profilo psicologico) delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari, al fine di raccogliere dati comportamentali e sottoporli al vaglio dell'autorità giudiziaria incaricata del processo civile o penale.

Si ricorre alla perizia nei casi in cui si ritenga necessario procedere a una verifica tecnica volta ad accertare se il soggetto passivo si trovava in condizione di inferiorità psichica tale da aver pregiudicato la capacità di fornire un consenso pieno al momento del fatto (consenso viziato). Nella vecchia normativa si stabiliva un confine certo del reato: lo stato di "accertata malattia di mente" che determinava l'incapacità di opporre rifiuto. Con la nuova normativa, la perizia si trasforma in un'indagine sulla relazione tra soggetto accusato e presunta vittima. Da un lato questa riconosce libertà sessuale ai malati psichici, dall'altro la malattia mentale non è più una condizione necessaria per la realizzazione dell'abuso ma è sufficiente la partecipazione condizionata da uno stato soggettivo particolare.

Il ruolo dello psicologo in questo contesto è fondamentale per indagare quei casi che possono creare particolari problemi nell'esplicitazione della non consensualità del rapporto o quando si tratta di minori. Inoltre, lo psicologo è in grado di fornire il necessario supporto alla vittima.

In casi in cui è particolarmente difficile dimostrare la mancanza del consenso al rapporto sono principalmente due:

  • Quando la vittima conosce l'aggressore e si colpevolizza per essersi posta nelle condizioni di essere violentata; questo avviene più spesso quando si tratta di partner anche occasionali. In questo caso è compito dello psicologo far capire alla vittima che quello che ha subito non è imputabile ad un suo comportamento.
  • Quando la vittima non ha adottato reazioni di difesa ma è rimasta passiva a causa di una "reazione di congelamento". In questo caso è utile ricordare quello che è alla base della reazione da congelamento. La paralisi indotta dallo stupro appare prevalere in un gran numero di donne vittime di violenza. Infatti nella modalità fight or flight il cervello attiva le aree dedicate al controllo motorio che possa consentire di scappare o combattere, ma quando questa modalità non è possibile i programmi di immobilità si attivano e producono una paralisi temporanea. Il sistema di risposta abbassa i livelli di energia e vengono prodotte sostanze in grado di mitigare il senso di paura e dolore grazie al rilascio degli oppiacei endogeni come l'endorfina che producono uno stato analgesico.

L'ordinamento penale, peraltro, accorda specifiche tutele processuali a particolari categorie di vittime ritenute dal legislatore particolarmente vulnerabili, come i minorenni o le persone offese da specifici reati.

Dopo gli interventi in questa direzione realizzati nella scorsa legislatura con la legge n. 172 del 2012 , di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, all'inizio della XVII legislatura il Parlamento torna ad apprestare tutele per le vittime dei reati commessi in ambito familiare, oltre che dei minori che vi assistono, con la conversione del decreto-legge n. 93 del 2013 , volto a contrastare la violenza di genere. In particolare, si ricordano le seguenti disposizioni:

(prenderemo in esame solo la modifica sottostante essendo quella che risulta produttiva per il nostro discorso)

- la modifica dell'art. 609-decies c.p. - che garantisce assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne, in ogni stato e grado del procedimento - finalizzata ad estenderne le previsioni dai delitti a sfondo sessuale ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore ed a coinvolgere il tribunale per i minorenni;

(Omissis)

 La psicoanalisi può, in questo contesto, entrare in gioco solo ed esclusivamente nella comprensione del vissuto e non nell'enunciazione della perizia, laddove risulta inevitabile un percorso di traduzione del linguaggio. La complessità di tale percorso di traduzione risiede in primo luogo nell'imperfetta corrispondenza tra categorie giuridiche, rigide e convenzionali e ancorate alla normativa, e costrutti psicologici, flessibili, pluridimensionali e non sempre definibili all'interno di confini perfettamente circoscritti. Ma è anche legata a differenze interdisciplinari tra diritto e psicologia. Infatti, se il diritto è una disciplina che gode di autoreferenzialità e ricerca anche attraverso il proprio linguaggio tecnico certezza e oggettività, la psicologia necessità di dubbio conoscitivo e falsificabilità, vista la complessità del suo oggetto di studio, utilizza – o dovrebbe utilizzare – un linguaggio ipotetico e metaforico, ma soprattutto è caratterizzata da una pluralità di linguaggi, dovuta alla coesistenza di numerosi e differenti approcci e teorie psicologiche. In questo modo non si rinuncia al contattare emotivamente l'utente e poter allo stesso modo darle voce secondo quello che è un linguaggio comprensibile al Giudice.

È proprio a partire dal linguaggio, infatti, che è presente il richiamo all'oggettività del mondo giuridico: il linguaggio del diritto è un linguaggio certo, che ricerca e pretende la verità dei fatti, impregnato di uno "stile idiomatico" e "di una prosa incline a privilegiare moduli espressivi stereotipati e retorici" (Conte, 2014, p. 647), il che, ad esempio, si sposa perfettamente con il concetto di uguaglianza di fronte alla legge. La sintassi è stabile e poco flessibile, i periodi sono lunghi e vi è un uso frequente di forme impersonali, della terza persona e delle forme dell'infinito (Cavagnoli, Ioriatti Ferrari, 2010). Quest'aspetto, in particolare, potrebbe contribuire a richiamare l'oggettività.

Le norme giuridiche, per esempio, come evidenzia Gulotta (2011), presentano due caratteristiche: la generalità, poiché esse parlano ad una collettività, a categorie intere di individui viste come omogenee, e l'astrattezza, poiché non regolano comportamenti specifici, piuttosto situazioni tipiche individuate in maniera, appunto, astratta.

Dal canto suo, la psicologia si presenta come una disciplina applicativo-descrittiva con finalità conoscitiva. I suoi costrutti non godono di auto-referenzialità, come le categorie giuridiche, ma sono flessibili e mutevoli (anche in base all'evoluzione degli studi scientifici), dal momento che "il suo oggetto di studio è un luogo di accadimenti fisici e psichici non predeterminabili, ma suscettibili solo di indagine, comprensione e spiegazione" (Gulotta et al., 2000, p. 232). È orientata a comprendere i significati dell'umano incastonati nelle azioni, nei pensieri, nelle relazioni, nelle narrazioni di ognuno e a generalizzare l'esperienza: in tal senso è impegnata ad effettuare un continuo confronto tra quello che viene rilevato e quello che è atteso. Se il diritto è ancorato alla decidibilità secondo norme e criteri preesistenti e stabiliti autonomamente, la psicologia è legata al concetto di probabilità e le sue decisioni, piuttosto che guidate da schemi prestabiliti, sono legate all'elaborazione di progettualità di intervento, che variano in base agli obiettivi di cambiamento in senso contestuale e alle teorie di riferimento (Patrizi, 2012).

Quindi, contrariamente al linguaggio giuridico, il linguaggio della psicologia è un linguaggio ipotetico, che esige dubbio conoscitivo e falsificabilità: infatti, il sapere psicologico "non può determinare né strutturare a priori il proprio campo di interesse in quanto il suo oggetto di studio è un luogo di accadimenti fisici e psichici non predeterminabili, ma suscettibili solo di indagine, comprensione e spiegazione" (Gulotta et al., 2000, p. 232). I costrutti psicologici sono costrutti flessibili, non rigidi, che per di più si evolvono con l'evoluzione degli studi scientifici. Dunque, anche il linguaggio si evolve insieme ad essi. Tuttavia, sarebbe opportuno parlare piuttosto di linguaggi psicologici, dal momento che sono molteplici le teorie e gli approcci psicologici esistenti e i relativi oggetti di studio, visioni dell'uomo e concezioni della realtà. Nello specifico, è possibile attraversare un continuum che va da un linguaggio più esplicativo, descrittivo e legato a processi di spiegazione causa-effetto, che, vicino al modello medico, tende ad oggettivare la psiche e il comportamento, ad un linguaggio più pragmatico, che assume la valenza di uno strumento fondamentale attraverso cui costruire, comprendere e dare un senso agli eventi.

Altresì, è bene sottolineare la valenza terapeutica del linguaggio, dell'uso della parola come cura e del fondamento della relazione come processo di comprensione e accompagnamento della vittima. Lo psicologo giuridico ha un duplice compito, quello di connettersi alla sofferenza dell'utente nella dimensione della soggettività e quello di poter pronunciarsi scientificamente nella dimensione dell'oggettività.


Approf.; Articolo completo della Camera dei deputati – temi dell'attività parlamentare XVII legislatura "Tutela delle vittime dei reati".

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